Affermano che, anche considerando l'insieme delle sue diverse componenti, i segni di dominio pubblico che caratterizzano il marchio controverso appaiono dominanti. L'art. 2 LPM esclude dalla protezione come marchi (motivi assoluti d'esclusione), tra gli altri e in particolare, i segni di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono (lett. a). Per segni di dominio pubblico s'intendono elementi figurativi o verbali che -con riferimento alla definizione legale del marchio (art. 1 cpv. 1 LPM)- non hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in quanto marchi;