1 LPM), laddove sono considerati marchi anteriori: (a) i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la legge (art. 6-8) e (b) i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (art. 3 cpv. 2 LPM). E' pertanto evidente (e l'attore non l'afferma) che, nel caso concreto, i convenuti non avevano titolo per presentare opposizione alla registrazione del marchio controverso da parte dell'attore, né le parti hanno dibattuto questo aspetto della fattispecie.