{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-16_2006-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91488&nX40_KEY=4921965&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75832eafa43ac722594156c8f31fb495"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - originalità - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:07:08", "Checksum": "f8a1eccd20d3440703190270f9ec07d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16\nRegesto:\nprotezione dei marchi - originalità - preuso\n\n\nPer decidere se un segno ricada nell'ambito di protezione della legge è determinante l'impressione generale, nel senso che non basta la presenza di un elemento di dominio pubblico per escludere il marchio dalla protezione della legge; non devono essere di dominio pubblico i suoi elementi caratteristici. Al limite, anche la combinazione di elementi esclusivamente di dominio pubblico può avere forza distintiva, purché tale combinazione costituisca un risultato grafico originale nel suo complesso (Willi, op. cit., ibidem, N. 19; David, op. cit., ibidem, N. 8).\n6. Nel caso concreto, appare in modo quanto mai evidente che il marchio controverso è composto esclusivamente di elementi, in sé e per sé, di dominio pubblico. Come osservano i convenuti, non hanno forza distintiva i nomi geografici contenuti nel marchio controverso: in particolare, __________, è il nome di un comprensorio comunale dove si trova effettivamente l'oggetto -concretamente l'esercizio pubblico- cui si riferisce il marchio ed ha quindi un rapporto diretto con il medesimo. Analoga considerazione può essere fatta per l'indicazione __________ che i convenuti affermano (e l'attore non contesta) essere il nome locale dell'ubicazione del grotto, sulla strada che collega __________ __________. E' descrittivo poi il vocabolo Grotto che indica un certo genere di esercizio pubblico, tipico del Canton Ticino, evocandone le caratteristiche; l'aggiunta Cucina nostrana ha ulteriore carattere descrittivo e anche promozionale, alludendo concretamente al genere dell'offerta gastronomica dell'esercizio pubblico. Ma non solo questi elementi verbali sono, singolarmente, segni di dominio pubblico; lo è anche l'elemento figurativo rappresentante un tralcio di vite, sia perché inequivocabilmente concorre a descrivere il genere dell'offerta (spesso quel segno è accomunato all'idea del grotto: e per l'offerta di vino come bibita tipica dei grotti, e fors'anche per i pergolati di vite che frequentemente li circondano), sia perché -in relazione a un grotto- sicuramente il segno figurativo in esame non si scosta da ciò che è abituale o usuale, osservando inoltre che il tralcio di vite è disegnato secondo i canoni più tradizionali del genere.\nL'attore afferma che determinante per la protezione del marchio è la combinazione delle sue componenti caratteristiche che individua negli elementi verbali __________ e nell'elemento figurativo testé descritto. Sennonché, questa combinazione di elementi di dominio pubblico non è tale -nel suo complesso- da avere una qualsiasi forza distintiva, il risultato grafico non palesando nessun tratto originale che comunque l'attore nemmeno pretende.\nNe consegue che l'azione d'accertamento positivo proposta dall'attore dev'essere respinta, senza che venga dichiarata nulla la registrazione del marchio, come invece avviene in accoglimento di un'azione d'accertamento negativo. La domanda in esame costituisce infatti una subordinata rispetto all'azione d'esecuzione di cui all'art. 55 LPM (Willi, op. cit., art. 52 LPM, N. 2 e 3; David, op. cit., art. 52 LPM, N. 3 e 5).\n7. In secondo luogo, i convenuti contrappongono alla petizione il preuso del segno alla registrazione come marchio da parte dell'attore. Orbene, l'accertamento di cui ai considerandi precedenti, nel senso che il marchio in discussione non gode della protezione della LPM, toglie di per sé un presupposto fondamentale alla richiesta -fondata sull'art. 55 cpv. 1 lett. b LPM- di vietare ai convenuti l'utilizzo del marchio. Ogni successiva considerazione assume pertanto carattere aggiuntivo. In tal senso può essere osservato che l'art. 14 cpv. 1 LPM prevede che il titolare di un marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito. Si tratta evidentemente di un'eccezione alle regole riguardanti i diritti esclusivi riservati al titolare del marchio dall'art. 13 LPM.\nIn concreto, è pacifico che il preteso marchio è stato usato come logo del __________ già nei primi anni ottanta dall'attore, poi da __________ e da ultimo -ossia dal 1994- da CV 1 Contrariamente a quanto sostiene l'attore, l'uso del segno è sempre avvenuto nella stessa misura, ossia in particolare nel medesimo territorio e con riferimento al medesimo servizio, segnatamente sia come logo, sia nell'ambito della pubblicità del grotto, mentre è irrilevante il fatto -per il quale l'attore ha prodotto copiosa documentazione (doc. X, Y1 - Z4)- che l'attività pubblicitaria sia stata più intensa di prima negli ultimi anni (David, op. cit., art. 14 LPM, N. 3), dal momento che le prove addotte sono successive al deposito del marchio ed esulano quindi dal discorso del preuso. Infine, è vero che prima dei convenuti l'uso era stato effettuato anche dall'attore, ma l'applicabilità della norma in esame sarebbe comunque data poiché, prima del deposito presso l'IPI (avvenuto solo nell'ottobre 2000), l'attore -da quando aveva ceduto la gestione dell'esercizio pubblico- non disponeva di nessun diritto sulla base del quale poter vietare a terzi l'uso del marchio: infatti, tra le parti della presente vertenza non esisteva a quel momento, in particolare, nessun rapporto di concorrenza (David, op. cit., ibidem, N. 2). E' questa una considerazione analoga a quella evocata dai convenuti, secondo cui la LPM (come peraltro anche la LCSl) non può proteggere atti commessi in mala fede, come il deposito di un marchio, già utilizzato da tempo da parte di terzi come segno distintivo relativamente allo stesso identico servizio."}