{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-16_2006-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91488&nX40_KEY=4921965&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75832eafa43ac722594156c8f31fb495"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - originalità - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:07:08", "Checksum": "f8a1eccd20d3440703190270f9ec07d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16\nRegesto:\nprotezione dei marchi - originalità - preuso\n\n\n4. In merito alla pretesa perenzione dei diritti di contestazione del marchio, sostenuta dall'attore, dev'essere osservato che, premesso come il diritto al marchio insorga con la sua registrazione (art. 5 LPM), ad ogni registrazione può far seguito un'opposizione alla stessa ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM. Sennonché l'opposizione non può essere presentata da chicchessia, ma soltanto dal titolare di un marchio anteriore (art. 31 cpv. 1 LPM), laddove sono considerati marchi anteriori: (a) i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la legge (art. 6-8) e (b) i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'art. 6bis della Convenzione di Parigi (art. 3 cpv. 2 LPM). E' pertanto evidente (e l'attore non l'afferma) che, nel caso concreto, i convenuti non avevano titolo per presentare opposizione alla registrazione del marchio controverso da parte dell'attore, né le parti hanno dibattuto questo aspetto della fattispecie. Comunque, la mancata opposizione alla registrazione del marchio non avrebbe precluso agli interessati la possibilità di opporsi all'azione del titolare del marchio fondata sugli art. 52 e 55 LPM. Infatti, a buona ragione, i convenuti rilevano che i motivi assoluti d'esclusione della protezione offerta dalla LPM possono sempre essere fatti valere, in particolare davanti al giudice civile. Allo stesso modo, il giudice (civile o penale) è libero di giudicare sugli stessi motivi -indicati all'art. 2 LPM- ancorché essi debbano essere esaminati d'ufficio nell'ambito della procedura di registrazione da parte dell'autorità amministrativa (Willi, MSchG, Kommentar, 2002, art. 2, N. 5). Ma la tesi dell'attore dev'essere disattesa anche per altri motivi e anzitutto perché nella procedura di opposizione -al di là (in concreto) della carente legittimazione attiva dei convenuti- non sarebbero potuti essere presi in considerazione motivi assoluti d'esclusione, ma solo motivi relativi (art. 3 LPM), dal momento che quella procedura ha il solo scopo di chiarire in astratto un possibile conflitto fra marchi (Willi, op. cit., vor Art. 31, N. 2, 3 e 5). Inoltre, la procedura di opposizione e una vertenza civile hanno ben poco in comune, sia per quanto riguarda le prove, sia in merito agli argomenti di cui le parti possono avvalersi (Willi, op. cit., art. 31, N. 16 e art. 33, N. 7). Non v'è pertanto nessun ostacolo alla difesa posta in causa dai convenuti.\n5. I convenuti negano che il marchio dell'attore possa essere tutelato dalla legge, in particolare poiché contiene segni di dominio pubblico, segnatamente elementi descrittivi del servizio offerto -così le parole grotto e cucina nostrana- ed indicazioni geografiche, come __________ (riferita a una zona del comprensorio di __________ dove si trova l'esercizio pubblico in questione) e __________; ma anche il disegno di un tralcio di vite. Affermano che, anche considerando l'insieme delle sue diverse componenti, i segni di dominio pubblico che caratterizzano il marchio controverso appaiono dominanti.\nL'art. 2 LPM esclude dalla protezione come marchi (motivi assoluti d'esclusione), tra gli altri e in particolare, i segni di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono (lett. a). Per segni di dominio pubblico s'intendono elementi figurativi o verbali che -con riferimento alla definizione legale del marchio (art. 1 cpv. 1 LPM)- non hanno forza distintiva e quindi sono esclusi dall'ambito di protezione in quanto marchi; non hanno forza distintiva segni il cui contenuto si esaurisce in una definizione (o espressione, o asserzione: Aussage) -diretta o indiretta- dell'oggetto (prodotto o servizio) che si intende distinguere (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 36; David, in Comm. di Basilea, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, ed. 2, art. 2 LPM, N. 5 e 6). Di questa categoria fanno parte anzitutto (e fra l'altro) le indicazioni descrittive, ossia segni -riferiti inequivocabilmente all'oggetto dell'identificazione- che esprimono direttamente determinate caratteristiche del prodotto o del servizio in questione: può trattarsi di indicazioni sul tipo di oggetto, sulla sua composizione, sulle sue qualità, sulla quantità, sulla destinazione, sull'uso, sul valore, sul luogo di provenienza, ecc. (Willi, op. cit., ibidem, N. 45; David, op. cit., ibidem, N. 10). Sono indicazioni descrittive anche dati sulla composizione, rispettivamente sul contenuto o sulle caratteristiche del prodotto o del servizio, segnatamente anche sotto forma di rappresentazioni figurative; alle stesse viene a mancare forza distintiva se non comprendono elementi che si scostino da ciò che è abituale o usuale (Willi, op. cit., ibidem, N. 62). Sempre dello stesso concetto fanno parte indicazioni di carattere promozionale o pubblicitario, anche sotto forma di \"slogan\" (Willi, op. cit., ibidem, N. 79; David, op. cit., ibidem, N. 14 e 17), così come indicazioni geografiche, segnatamente quando riguardano l'origine effettiva di un prodotto o hanno una relazione diretta con la realtà dell'oggetto (Willi, op. cit., ibidem, N. 71; David, op. cit., ibidem, N. 22). Elementi grafici possono conferire forza distintiva a un marchio, in particolare considerato come combinazione di elementi verbali e figurativi: è tuttavia necessario che gli elementi grafici non siano comuni e corrispondano all'esigenza funzionale (distintiva) del marchio (Willi, op. cit., ibidem, N. 99)."}