{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-09-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-16_2006-09-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=91488&nX40_KEY=4921965&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75832eafa43ac722594156c8f31fb495"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "protezione dei marchi - originalità - preuso"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:07:08", "Checksum": "f8a1eccd20d3440703190270f9ec07d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.09.2006 10.2003.16\nRegesto:\nprotezione dei marchi - originalità - preuso\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Epiney-Colombo e Chiesa |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 9 maggio 2003, da\n|\n|\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nCV 1 CV 2\n|\n|\n|\n|\nchiedente l'accertamento del diritto dell'attore sul marchio CV 2, il divieto ai convenuti di usare il medesimo, nonché la loro condanna a versare all'attore la somma di fr. 60'000.- a titolo di risarcimento danni;\ndomande cui i convenuti si oppongono;\nchiusa l'istruttoria in data 12 aprile 2005 e lette le conclusioni 25 aprile 2005 dell'attore, rispettivamente 28 giugno 2005 dei convenuti;\navendo le parti rinunciato al dibattimento finale;\nrichiamata la decisione 27 gennaio 2004 del giudice delegato di questa Camera che ha respinto l'istanza di provvedimenti cautelari, presentata dall'attore contestualmente alla petizione;\nconsiderato\nin fatto e in diritto:\n1. L'attore, fino al 1985, è stato titolare di una ditta individuale che gestiva il CV 2. In seguito a fallimento, egli lasciò l'esercizio pubblico che venne ripreso per quasi un decennio da tale __________. Nel 1994 essa vendette l'immobile e il grotto a CV 1; da allora il locale è stato gestito dalla famiglia CV 1, rispettivamente da CV 1. Da giugno 2001 la gestione del grotto avviene ad opera dell'omonima società a garanzia limitata di cui il signor RA 1 è gerente con firma individuale e la moglie è socia.\n2. Il marchio controverso (figurativo e verbale) è stato depositato da AT 1 il 26 ottobre 2000 per le classi internazionali 35 (pubblicità; gestione di affari commerciali) e 42 (ristorazione) ed è stato registrato presso l'IPI il 9 marzo 2001 al n. 482547. Si presenta come uno spazio rettangolare orientato verticalmente, occupato in buona parte dalla figura di un tralcio di vite dove il fogliame prevale graficamente sulla presenza di alcuni grappoli d'uva e per il resto da due scritte: __________ (nella parte superiore del rettangolo) dove il nome __________ è stampato in corsivo e, più in basso, sulla destra, in caratteri di stampa più piccoli, Cucina nostrana, rispettivamente __________; nell'angolo inferiore destro è stampata una planimetria della zona con indicata la situazione geografica dell'esercizio pubblico (doc. T).\n3. L'attore, titolare del marchio controverso, mette anzitutto l'accento sul fatto di aver creato il medesimo e di essersi addossato tutta una serie di spese per l'ideazione e la realizzazione grafica del logo, la stampa di prospetti turistici, invii di quel materiale alle agenzie di viaggio, istallazione di insegne, ecc.; e ciò dal 1982 al 1985 (doc. F, G, H, I, K, L1, L2 ed L3). Denuncia il fatto che oggi i convenuti usano quel segno distintivo senza versare alcunché, ma ricavandone un indubitabile beneficio: come titolare del marchio chiede anzitutto che ai convenuti ne venga vietato l'uso. Quanto alla genericità del marchio, eccepita dai convenuti, insiste sul fatto che esso dev'essere considerato nella sua completezza; sostiene in particolare che gode della protezione di legge non ogni singolo elemento preso a sé stante, ma -in concreto- la combinazione dei tre elementi caratteristici del marchio, ossia il disegno del tralcio di vite assieme agli elementi verbali __________ e __________ Contesta il preteso preuso del segno in questione da parte dei convenuti e rimprovera loro comunque di non aver interposto opposizione alla registrazione del marchio, perdendo così il diritto di contestarlo successivamente. In secondo luogo, l'attore chiede la condanna di controparte al risarcimento dei danni, facendo riferimento -senza precisarne la natura concreta- sia al pregiudizio proprio, sia alla possibilità di chiedere a controparte la consegna dell'utile, avendo agito quali gestori senza mandato.\nDelle tesi difensive dei convenuti, qui appena evocate, si dirà esaminando la fattispecie nei suoi diversi aspetti, salvo rilevare che essi sollevano anche eccezione di prescrizione per tutti i crediti vantati dall'attore e sorti più di un anno prima della presentazione della petizione."}