decreto 16 gennaio 2006) e che ora viene invece considerata, tenuto conto che era stata presentata prima della chiusura dell'istruttoria, potendo il giudice ordinarne l'ispezione (art. 88 CPC). Del resto la conoscenza di questo documento va a vantaggio del Consorzio, che si era opposto alla sua produzione, perché senza la conoscenza dell'importo totale fatturato per la formazione della muracca non si potrebbe ipotizzare nessuna deduzione per la fornitura del materiale non avendo la stessa parte convenuta mai dato alcuna indicazione atta a determinarla. L'importo da sottrarre è quello di fr.