L'aggiunta "secondo fabbisogno", che significa "per quanto occorre", alla prevista operazione di frantumazione, sembra indicare che l'esigenza della frantumazione fosse limitata alla necessità di reimpiego di questi massi nelle varie zone dell'opera a dipendenza delle classi di granulometria specificatamente previste. Quindi la frantumazione, che andava eseguita, secondo il senso letterale dell'espressione, solo se necessaria alle esigenze dell'opera, non sarebbe un elemento in se determinante ed esclusivo per l'applicazione del supplemento di prezzo.