istanza di restituzione in intero con mutazione dell'azione 7 ottobre 2005 e decreto 16 gennaio 2006 del Presidente della II Camera civile). Il Consorzio, oltre ad eccepire l'assenza di capacità di parte dell' "Impresa di costruzione AT 1 " e l'ammissibilità delle domande di accertamento chiedendo con ciò la reiezione in ordine della petizione, ha contestato ogni suo altro debito rispetto alla liquidazione basata sulla sua valutazione delle posizioni litigiose, contraria a quella sostenuta dalla controparte. 3. Terminata l'istruttoria, le parti, con le rispettive conclusioni, hanno ribadito le loro posizioni contestando quelle avversarie.