{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-15_2007-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94136&nX40_KEY=4921888&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57cc115f12a7ceda42cdf6e632740acb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:39", "Checksum": "154660af582339ebb45bc40fed5f7f0f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15\nRegesto:\nContratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato\n\n\n6.2. La seconda posizione litigiosa (CPN 237 Opere di prosciugamento, pos. R 549.101/102, muracca in blocchi) riguarda le opere di rinforzo e di drenaggio al piede del fronte armato del terrapieno e meglio ogni fornitura, prestazione e onere per l'esecuzione dell'opera. L'Impresa ha esposto in offerta un prezzo unitario di fr. 350.- al metro nel quale non ritiene presa in considerazione e calcolata la fornitura del materiale perché, a suo dire, già compresa nel prezzo esposto per la posizione dei trovanti discussa al consid. precedente. Il Consorzio ritiene invece che nel prezzo di fr. 350.- deve essere compresa la fornitura, indipendentemente da dove provenga il materiale, come del resto esplicitamente indicato dal testo della posizione. Uguale contestazione riguarda una posizione supplementare (R 549.103) per l'esecuzione di una muracca d'unghia al piede del fronte il cui prezzo unitario al mc di fr. 160.- ha incontrato uguale riserva da parte del consorzio nel senso di ritenere compreso anche in questo la fornitura del materiale. All'Impresa è già stato riconosciuto il supplemento per la rimozione e la frantumazione (a dipendenza della necessità) e lo sgombero dei trovanti per cui la fornitura dei blocchi di muracca è compresa in questa precedente posizione (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc). Conformemente alla comprensione di questa posizione da parte dell'Impresa, riconosciutagli attraverso l'esame interpretativo svolto in precedenza, essa nel formulare il prezzo per la realizzazione delle opere della muracca avrebbe dovuto, imperativamente, indicare, a fronte di un testo che precisava \"ogni fornitura\" che il suo prezzo non comprendeva tale operazione. In buona fede il Consorzio poteva considerare che i fr. 350.- al metro includessero anche la fornitura e quindi, a ragione, ne chiede la deduzione del corrispettivo. Questo ragionamento e questa conclusione non possono però valere per il prezzo concordato di fr. 160.- al mc per l'offerta supplementare (vedi punto 6 del protocollo 27.9.2002, doc. AA) poiché la questione riguardante l'assenza della fornitura nell'analisi del prezzo era oramai arcinota e non si può più addebitare all'Impresa una mancanza di dovuta comunicazione come al momento della presentazione dell'offerta iniziale.\n6.3. La terza posizione litigiosa (CPN 113 Impianto di cantiere, pos. 611.003, esercizio impianto di frantumazione) riguarda l'installazione e l'esercizio di un impianto mobile di frantumazione per il quale l'Impresa, poiché l'installazione sarebbe stata chiesta solo su esplicita domanda della direzione lavori, ha esposto un importo forfetario di fr. 5'000.- senza indicazione del costo orario di esercizio dell'impianto. Una volta installato l'impianto, le parti non hanno potuto accordarsi su tale costo orario: l'Impresa chiede fr. 450.-/h mentre il consorzio offre fr. 350.-/h. Il minor importo offerto viene giustificato con il fatto che i costi fissi sono già compresi nell'importo forfetario di fr. 5'000.- e che la tariffa oraria della frantumazione deve essere quella di tipo EsN e non EcN perché il noleggio degli impianti dovrebbe essere compreso nello stesso importo fisso. L'esposizione delle parti al proposito di questa divergenza non è molto chiara: l'attrice ritiene che i 100.- franchi di differenza rappresentino il costo di ammortamento mentre per il convenuto la differenza è data dalle tariffe senza noleggio. L'ing. TE 3, nella sua deposizione testimoniale, ha affermato di non aver tenuto conto del noleggio (e quindi della superiore tariffa) perché lo riteneva compreso nell'importo forfetario di fr. 5'000.- premurandosi però di precisare, oltre al fatto che l'impianto di frantumazione non era nuovo, che quest'ultimo importo non copriva nemmeno i costi dal e al cantiere e che per la stessa posizione altri concorrenti avevano esposto un importo di fr. 200'000.-. Ne segue per queste considerazioni del teste che danno atto all'Impresa di aver esposto un prezzo irrisorio, pur dovendo però quest'ultima sapere che lo stesso comprendeva anche la messa a disposizione dell'impianto e quindi, necessariamente il suo ammortamento ed il suo noleggio, il riconoscimento della metà della pretesa fatta valere a tale titolo; in totale fr. 77'000.-."}