{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-15_2007-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94136&nX40_KEY=4921888&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57cc115f12a7ceda42cdf6e632740acb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:39", "Checksum": "154660af582339ebb45bc40fed5f7f0f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15\nRegesto:\nContratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato\n\n\nTutto quanto il Consorzio afferma con riferimento alla corretta lettura del contesto delle varie posizioni descritte nell'elenco prezzi per i lavori di scavo (punti 4.3.3. e seguenti delle conclusioni, pag. 12 e seg.) non serve a determinare quale doveva essere oggettivamente il senso che l'Impresa avrebbe dovuto dare alla posizione litigiosa. Infatti, il Consorzio si lancia in tentativi di interpretazione assai complessi che non possono essere ritenuti per giustificare una comprensione immediata diversa da quella che la lettura del testo della posizione 211/371.344 permette, ossia un prezzo supplementare per la rimozione dei trovanti superiori a 0.25 mc. Le precisazioni dell'Impresa al proposito contenute nella lettera 20 giugno 2002 al Consorzio (doc. M) sono ben più convincenti, siccome logiche e dirette, dei tentativi di interpretazione ad incastro della controparte. Diverse le possibili conclusioni con riferimento all'analisi del prezzo offerto per la posizione litigiosa, nel quale l'attività di frantumazione incide nella misura di circa il 70% (fr. 28.- sul totale di fr. 40.-; cfr. doc. K pag. 4 punto 5) ed al quantitativo di 10'000 mc, indicato dal Consorzio nel formulario d'offerta nella posizione in questione, pari a circa la metà del volume dei presumibili trovanti superiori a 0.25 mc che sarebbero stati scavati come alle stime derivanti dagli accertamenti geognostici (testi TE 3 e TE 4. Ma l'Impresa, con riferimento all'analisi del prezzo, ben spiega le difficoltà di una valutazione al proposito non disponendo di certezze attorno ai quantitativi da frantumare (cfr. M, punto 5 a pag. 2). Il fatto poi, per l'Impresa, di non aver segnalato che i 10'000 mc previsti nella posizione era un quantitativo ben inferiore di quelli che sarebbero stati trovati (teste TE 1) non permette di concludere che l'Impresa aveva inteso che il supplemento sarebbe stato riconosciuto solo nel caso di frantumazione. Seguendo questo ragionamento del Consorzio, gli si potrebbe allora contrapporre di non aver specificato e precisato, quando ha chiesto l'analisi del prezzo, che il supplemento era inteso per la frantumazione. Questo comportamento delle parti, pregresso alla conclusione del contratto, deve essere integrato complessivamente con quello posteriore, in sede di esecuzione del contratto, e qui è rilevante il fatto che lo stesso Consorzio, in un primo tempo per le opere eseguite nel 2001, ha allestito delle situazioni ai fini della liquidazione (doc. RR) comprendenti il supplemento di fr. 40.- al mc per tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dall'avvenuta o meno frantumazione, situazioni approvate dall'ing. TE 3, direttore locale dei lavori e redattore del testo della posizione litigiosa, e regolarmente riconosciute e pagate all'Impresa (testeTE 1). L'ing. TE 3, in occasione della sua audizione testimoniale, ha poi dichiarato di aver commesso un errore. Ciò sta a significare, almeno, che il tenore della posizione poteva oggettivamente apparire all'Impresa come quello da lei inteso e così l'aveva anche inteso il signor TE 1, assistente del Consorzio con funzione di direzione lavori sul cantiere (teste TE 1 \"Io pensavo che la posizione di supplemento per i trovanti doveva riguardare tutti i trovanti indipendentemente dalla loro frantumazione\"). Inoltre per superare l'\"errore\" e giustificare una diversa interpretazione del testo, rispetto a quella piana e immediatamente comprensibile che anche il Consorzio aveva seguito, si sono sfoderati argomenti complessi sviluppati a posteriori come è quasi sempre possibile fare.\nSulla base di tutte queste circostanze si può concludere che il senso che ragionevolmente l'Impresa poteva dare alla posizione litigiosa, redatta dalla controparte, era quello di considerare applicabile il supplemento di fr. 40.- al mc per tutti i trovanti superiori a 0.25 mc indipendentemente dalla necessità di doverli frantumare o meno per reimpiegarli nell'esecuzione dell'opera. Ma anche volendo ritenere, sussidiariamente, che la proposizione descrittiva della posizione litigiosa sia dotata di una pluralità di significati, come i due evidenziati all'inizio di questo considerando, e quindi permanga un dubbio, la scelta va nella direzione sfavorevole a chi l'ha redatta, secondo il principio \"in dubio contra stipulatorem\", ossia, in concreto, nel privilegiare la comprensione dell'Impresa."}