{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2007-07-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2003-15_2007-07-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=94136&nX40_KEY=4921888&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "57cc115f12a7ceda42cdf6e632740acb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2003.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:20:39", "Checksum": "154660af582339ebb45bc40fed5f7f0f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.07.2007 10.2003.15\nRegesto:\nContratto di appalto, interpretazione di clausole e posizioni del capitolato\n\n\nIn base ai criteri abituali d'interpretazione il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a; II CCA 2 aprile 2003 inc. n. 12.2002.105 pubblicata in: NRCP 2003 458, 13 gennaio 2004 inc. n. 10.2000.35). Quando il tenore letterale di un contratto è sufficientemente chiaro e riporta fedelmente la reale volontà delle parti, il giudice non deve fare capo ad altri mezzi interpretativi per stabilire tale volontà (Gauch/ Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch zum OR, 5a ed., Zurigo 2002, n. 3-6 ad art. 18 CO; Girsberger, Obligationenrecht I, Basler Kommentar, 3a ed., Basilea 2003, n. 36-39 ad art. 18 CO; Gauch/ Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 7a ed., Zurigo 1998, n. 1001 ss.). La giurisprudenza ha sfumato il principio secondo cui il tenore di una clausola contrattuale chiaro esclude ogni possibilità di interpretazione (cfr. DTF 127 III 444 consid. b); essa ha tuttavia precisato che ci si scosta dal testo adottato dagli interessati solamente in presenza di un serio motivo che induca a ritenere ch'esso non corrisponde alla loro volontà. Infine, va rammentato che il principio dell'affidamento permette d'imputare a una parte il senso oggettivo della sua dichiarazione o del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (DTF 129 III 218 consid. 2.5 pag. 122 con rinvii).\n6.1. La prima posizione litigiosa (CPN 211 Lavori di sterro, pos. 371.344, trovanti superiori a 0.25 mc; doc. B pag. 44) riguarda un supplemento allo scavo eseguito a macchina di fr. 40.- al mc nell'ipotesi in cui trovanti (sassi) con volume superiore a 0.25 mc devono essere rimossi, frantumati secondo fabbisogno (classi Z1 a Z4) e sgomberati con il materiale di scavo. La divergenza di interpretazione risiede nel fatto che l'Impresa AT 1 ritiene che tutti i trovanti superiori a 0.25 mc che devono essere rimossi sono da retribuire al prezzo unitario supplementare di fr. 40.- al mc, indipendentemente dalla loro frantumazione, mentre, invece, il Consorzio sostiene che il diritto al supplemento di prezzo è subordinato all'effettiva lavorazione comprensiva di rimozione, frantumazione e sgombero, dove la frantumazione è una prestazione indispensabile al riconoscimento del prezzo maggiorato. L'aggiunta \"secondo fabbisogno\", che significa \"per quanto occorre\", alla prevista operazione di frantumazione, sembra indicare che l'esigenza della frantumazione fosse limitata alla necessità di reimpiego di questi massi nelle varie zone dell'opera a dipendenza delle classi di granulometria specificatamente previste. Quindi la frantumazione, che andava eseguita, secondo il senso letterale dell'espressione, solo se necessaria alle esigenze dell'opera, non sarebbe un elemento in se determinante ed esclusivo per l'applicazione del supplemento di prezzo. È difficile poter dare altro significato letterale a questa locuzione se non ritenere, con una certa forzatura, che \"secondo fabbisogno\" si dovesse riferire al modo di frantumare, ossia quale granulometria ottenere a dipendenza della zona di impiego. Ma il primo significato è quello primario. Il tenore letterale della descrizione di questa particolare posizione è così sufficientemente chiaro, mentre non esistono accertamenti tali da poter dedurre la reale volontà delle parti, ossia la loro comune intenzione, attorno al significato complessivo della descrizione della posizione contrattuale. Ed è inevitabile che sia così, pur di fronte ad una parola con significato letterale e primario, quando quella parola è ritenuta \"vocabolo inelegante del linguaggio amministrativo\" (Panzini, Dizionario moderno delle parole che non si trovano nei dizionari comuni) usata per di più, nella fattispecie concreta, da tecnici e non da letterati. Ne discende che l'interpretazione va fatta secondo il principio dell'affidamento."}