, art. 59 LPM, N. 13). 7. La convenuta si oppone all'istanza anche invocando l'art. 14 LPM in base al quale, in parziale deroga al principio della priorità derivante dal deposito, il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che aveva già usato prima del deposito. In concreto, la convenuta ritiene che le istanti, malgrado il deposito dei loro marchi, non possano vietarle l'uso del marchio controverso a dipendenza dell'uso del medesimo, avvenuto ad opera di __________ GmbH dal 20 novembre 2000 a oggi come licenziataria di __________, in particolare fino a luglio 2001, data di deposito dei marchi delle istanti.