2 LPM) si deve tener conto anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM) nel senso di attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una nuova registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 45), ciò sembra poter essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si deve infatti por mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una situazione di diritto irreversibile (Willi, op. cit., art. 59 LPM, N. 13).