conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità del menzionato art. 6 LPM. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti della convenuta pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (cfr. doc. _ e materiale sequestrato, nonché doc. _) ed è a sua volta corrispondente a quello usato nel passato, in particolare all'estero ma poi anche sul nostro mercato (doc. _, nonché plico doc.