{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-9_2002-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59138&nX40_KEY=4929382&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb37b09c1a9596a1892db5276ce6b237"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:38:57", "Checksum": "4aebb06592774d6b312338d011bbe5d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAnche questo argomento di difesa -almeno prima facie- non appare ammissibile. In concreto, pacifici l'affermata licenza fra __________ e __________ GmbH da novembre 2000 in poi e la fornitura indiretta della convenuta da parte di quella società tedesca, va ricordato che scopo della norma è quello di proteggere la parte che può vantare l'uso precedente di un marchio simile a quello depositato, senza averlo a sua volta fatto oggetto di registrazione (David, op .cit., art. 14 LPM, N. 1 e 2). Con riferimento alla fattispecie in esame non può essere dimenticato che, negata la pretesa similitudine dei marchi svizzeri di __________ e di __________, quest'ultima risulta titolare di un marchio __________ già da febbraio 1998, quindi precedentemente all'inizio dell'affermato uso da parte di __________ GmbH. Circostanza che da sé sembra dover escludere l'attualità della norma in esame e che fa apparire l'affermazione della convenuta secondo cui __________ GmbH, dopo l'ottobre (recte: novembre) 2000, ha utilizzato il marchio __________ (Cinemascope) già iscritto a Registro a quel tempo dal 1998, marchio che appartiene alla __________ Limited (duplica, ad 4) equivoca: sia relativamente all'identità del marchio depositato nella data indicata, sia in merito alla titolarità sul medesimo. Conseguendone parimenti l'inapplicabilità dell'invocato art. 11 cpv. 2 LPM sulla corrispondenza tra la forma del marchio usato e quella del marchio depositato, dal momento che la tesi della convenuta parte dal presupposto dell'equivalenza fra il marchio di __________ e quello di __________.\n8. Pacifico l'uso da parte della convenuta del marchio __________ (Cinemascope), le istanti chiedono che le misure cautelari richieste concernano anche lo stesso marchio con l'aggiunta della figura di un __________ e il marchio __________ -con la stessa aggiunta- di cui è titolare __________ SA. Al proposito la convenuta osserva che la figura felina in questione è un simbolo molto usato nel campo dell'abbigliamento e quindi non ha sufficiente carattere distintivo; inoltre sostiene di non utilizzare nessuno dei marchi di __________ SA.\nIn realtà, il solo disegno di una sagoma di __________ in rappresentazioni grafiche di foggia e stile diverso –come indicato dal plico doc. _ (inc. __________)- non sembra avere sufficiente carattere distintivo e non solo nel campo specifico dell'abbigliamento, ma in generale: infatti, l'abuso di un segno ne riduce automaticamente la forza distintiva agli occhi del consumatore medio (Willi, op. cit., art. 2 LPM, N. 39 - 41). Per questo motivo la figura in questione potrebbe venir considerata alla stregua di un segno di dominio pubblico, ciò che configurerebbe un motivo assoluto d'esclusione dalla protezione come marchio (art. 2 lett. a LPM). Inoltre, se un segno è usato come aggiunta a un marchio, può determinarne l'impressione d'assieme a seconda dell'apporto al carattere distintivo del medesimo (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11); qualità che potrebbe mancare se il segno aggiuntivo, in sé, non presenta tale caratteristica.\n9. In concreto, non sembra di poter concludere per la rilevanza dell'aggiunta della figura felina al marchio __________ che peraltro non risulta depositato nelle due versioni, ma solo in quella (fin qui considerata) priva dell'aggiunta. Non v'è pertanto motivo di considerare nel dispositivo della presente decisione una versione del marchio formalmente estranea al deposito.\nPer quanto riguarda il marchio __________ -con l'aggiunta già descritta- le istanti non ne rimproverano alla convenuta l'uso, ma sostengono che la figura felina apposta da sola, ossia separatamente dal marchio __________, su determinati capi messi in vendita, rappresenta una lesione del marchio di __________ SA n. __________ (doc. _). Ma così non si ritiene di poter concludere; al proposito dev'essere infatti osservato che, da quanto risulta dai capi d'abbigliamento prodotti, è vero che talvolta il segno in esame appare collocato sul capo separatamente dal marchio, ma il marchio (di __________) non è assente, bensì collocato altrove sul medesimo capo: ciò che fa apparire il disegno di __________ come una semplice decorazione, estranea allo scopo distintivo cui è destinato un marchio. Né, in buona fede e salvo contrarie risultanze, appare sostenibile che quell'elemento decorativo rappresenti una lesione del marchio di __________ SA, mancando dell'unico elemento apparentemente distintivo del medesimo che è la piccola __________ posta sotto la figura del __________ (cfr. doc. _). Elemento grafico certamente di scarso rilievo, tanto più a fronte di quanto già s'è detto a proposito della figura felina.\n10. Accertata, nei limiti del presente giudizio, l'asserita violazione del marchio di __________, non torna conto di esaminare la fattispecie nell'ottica della LCSl, rispettivamente del diritto al nome. Per quanto poi riguarda il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile nel caso in cui le misure richieste non venissero accordate, basta la considerazione della difficoltà di una sua valutazione a posteriori (David, op. cit., art. 59 LPM, N. 6), ciò che è dato in particolare a dipendenza della turbativa arrecata al mercato nella forma descritta in un commercio al dettaglio di portata non indifferente.\n11. Le ripetibili dovute alle istanti, oltre a dipendere dalla parziale soccombenza, tengono conto del fatto che l'istanza è stata discussa in uno con quella indicata al n. __________ di questa Camera. Ne consegue una riduzione dell'onere in favore della parte convenuta.\nMotivi per i quali,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA\ndecreta:\n1. L'istanza di provvedimenti provvisionali 19 aprile 2002 di __________ Ltd., __________, e di __________ SA, __________, è parzialmente accolta."}