{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-9_2002-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59138&nX40_KEY=4929382&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb37b09c1a9596a1892db5276ce6b237"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:38:57", "Checksum": "4aebb06592774d6b312338d011bbe5d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Nell'ambito del presente giudizio di verosimiglianza, la tesi delle istanti può ragionevolmente essere accolta. Non va infatti disatteso il principio secondo cui -pacifica l'identità dei prodotti cui sono destinati entrambi i marchi (anche per il marchio svizzero n. __________ di __________ si tratta della categoria 25: capi d'abbigliamento, calzature e copricapo: doc. _)- la loro similitudine dev’essere giudicata in particolare sulla base del presupposto della confondibilità dei segni (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 5), a sua volta determinata dall'impressione d'assieme che essi suscitano nei consumatori i quali li ricordano figurativamente (Brunner E., Die Verwechlungsgefahr beurteilt sich nach dem Gesamteindruck usw., in Binsenwahrheit des Immaterialgüterrechts - Festschrift für Lucas David, pag. 73 e 74; David, op. cit., art. 3 LPM, N. 11 e 15). Criterio applicabile anche al di là del tipo di marchio in esame (figurativo, verbale, ecc.). Inoltre, non si può pretendere che un marchio solo verbale possa automaticamente sbarrare la strada a ogni segno figurativo che contenga lo stesso nome o vocabolo (Marbach, Markenrecht, in SIWR III, pag. 122), dal momento che -nei casi di collisione fra marchi che non si distinguono nel contenuto verbale- non può essere escluso che la presentazione figurativa risulti prevalente a seconda delle contingenze fattuali (Willi, MSchG Kommentar, Zurigo 2002, art. 3 LPM, N. 143).\nOrbene, in concreto, tenuto conto della cerchia dei consumatori che acquistano abbigliamento sportivo sul mercato interessato alla fattispecie (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 14), ossia (notoriamente) giovani e giovanissimi quanto mai attenti nel distinguere merce e marchi ritenuti autentici da quelli che essi considerano \"taroccati\", non può esservi dubbio sulla rilevanza dell'aspetto grafico del segno. Esso è connotato dalla scritta __________ in caratteri maiuscoli di altezza diversa, ossia di altezza ugualmente e manifestamente maggiore all'inizio e alla fine della parola e simmetricamente degradante verso il centro della stessa (sia sul limite superiore che su quello inferiore della scritta), così da realizzare il cosiddetto effetto Cinemascope, mentre tutta la parola è sottolineata dal tratto normalmente orizzontale della _ iniziale che diventa una linea ricurva al centro (verso l'alto) ad accentuazione del descritto effetto ottico. Linea sotto la quale trova posto, in caratteri maiuscoli di dimensioni inferiori e uguali fra loro, la parola __________. Almeno in questo stadio della vertenza, questa impostazione grafica del marchio (doc. _), ancorché corrispondente a un disegno in sé semplice, non può essere disattesa poiché -prima facie- appare atta a suscitare nel consumatore medio un carattere distintivo verosimilmente non comune e facilmente acquisibile come figura del ricordo (Erinnerungsbild). E' pertanto sostenibile che la grafia del marchio in questione -tenuto conto dello scopo riservatogli dalla legge di distinguere prodotti o servizi di un'azienda da quelli di un'altra (art. 1 LPM)- appaia di importanza determinante e addirittura prevalente sull'indicazione verbale (tanto più con l'aggiunta del nome __________), rivestendo innegabile carattere distintivo dei prodotti e non rappresentando una semplice presentazione decorativa del nome \"__________\". D'altra parte, potrebbe essere sintomatico di tale momento il fatto che la convenuta e i suoi fornitori non facciano capo a un marchio verbale o ad altra designazione della loro merce, ma contraddistinguano la stessa col marchio di __________.\n6. __________ (UK) Ltd. il 17 maggio 2002 ha presentato all'IFPI opposizione contro la registrazione del marchio di __________ (doc. _ dell'inc. __________); la procedura è pendente. Con riferimento alla presente istanza, si osserva che, se nel giudizio sull'anteriorità di un marchio (art. 3 cpv. 2 LPM) si deve tener conto anche di motivi relativi d'esclusione (art. 3 cpv. 1 LPM) nel senso di attendere l'esito di eventuali procedure di opposizione a una nuova registrazione ai sensi dell'art. 31 e segg. LPM (David, op. cit., art. 3 LPM, N. 45), ciò sembra poter essere disatteso nell'ambito di una domanda cautelare: si deve infatti por mente al fatto che nessun intervento di questa natura crea una situazione di diritto irreversibile (Willi, op. cit., art. 59 LPM, N. 13).\n7. La convenuta si oppone all'istanza anche invocando l'art. 14 LPM in base al quale, in parziale deroga al principio della priorità derivante dal deposito, il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che aveva già usato prima del deposito. In concreto, la convenuta ritiene che le istanti, malgrado il deposito dei loro marchi, non possano vietarle l'uso del marchio controverso a dipendenza dell'uso del medesimo, avvenuto ad opera di __________ GmbH dal 20 novembre 2000 a oggi come licenziataria di __________, in particolare fino a luglio 2001, data di deposito dei marchi delle istanti."}