{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-07-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-9_2002-07-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59138&nX40_KEY=4929382&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "eb37b09c1a9596a1892db5276ce6b237"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:38:57", "Checksum": "4aebb06592774d6b312338d011bbe5d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.07.2002 10.2002.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nIl\ngiudice delegato della seconda Camera civile |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\nchiamato a giudicare l'istanza di provvedimenti cautelari 19 aprile 2002 in materia di protezione dei marchi e di concorrenza sleale presentata da\n|\n|\n__________, entrambe rappr. dallo __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n__________ rappr. dall’avv. __________\n|\n|\n|\n|\nrichiamato il decreto superprovvisionale 7 maggio 2002 in seguito al quale si è proceduto al sequestro di merce e di documentazione presso la società convenuta e meglio come al verbale 10 maggio 2002;\ntenutosi il contraddittorio in data 23 maggio 2002;\nassunti gli incarti richiamati n. __________ e __________ di questa stessa Camera;\nletti gli atti e i documenti prodotti;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. L'istante 1 è titolare del marchio svizzero __________ (n. __________), depositato il 18 giugno 2001 per le classi internazionali di prodotti 14, 16, 18, 21, 25 e 28 (doc. _, fogli 1 - 4). L'istante 2, dall'11 giugno 2001 è l'unica licenziataria per il territorio svizzero e italiano (e dal 19 ottobre 2001 per gran parte dei Paesi europei) dell'istante 1 (doc. _) ed è inoltre titolare in proprio dei marchi __________ (con o senza figura __________) ed _ con figura di __________, relativamente alle classi internazionali 9, 16, 18, 24, 25 e 28 (doc. _).\nLa società convenuta -che gestisce a __________ il negozio __________ - vende, tra l'altro, abbigliamento sportivo e accessori recanti il marchio dell'istante 1, così come reso verosimile con la produzione dei doc. _ e provato nell'ambito del sequestro.\n2. Con l'istanza in esame si chiede che alla convenuta venga fatto divieto a titolo provvisionale di vendere qualsiasi tipo di prodotti recanti in tutto o in parte il marchio __________ (con o senza figura di __________) e/o il marchio _ e figura di __________, considerando che tale attività costituisce una lesione dei diritti delle istanti, sia sulla base della LPM, sia della LCSl, sia dell'art. 8 CUP (per quanto riguarda il diritto al nome).\n3. La convenuta si oppone all'istanza, affermando di essere una rivenditrice (indiretta, ossia per il tramite di altra ditta svizzera: __________ GmbH) di prodotti distribuiti dalla ditta tedesca __________ GmbH che é licenziataria dell'unica vera titolare del marchio __________, ossia della società inglese __________ (UK) Ltd., marchio depositato in Svizzera in data 6 febbraio 1998 (doc. _), quindi anteriormente a quello dell'istante 1 (nel seguito: __________). Sostiene che, oltre all'art. 6 LPM che riserva il diritto al marchio a chi lo deposita per primo, alla fattispecie si attaglia anche l'art. 14 LPM secondo il quale __________ non potrebbe vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno già usato prima del suo deposito. In concreto tale uso sarebbe avvenuto da parte di __________ GmbH, relativamente ai marchi __________ e \"__________\", almeno dal 20 novembre 2000, ossia da quando, sciolto il rapporto di licenza tra questa società ed __________ nell'ottobre 2000, essa aveva sottoscritto analogo impegno con __________ (UK) Ltd. (nel seguito: __________).\n4. Nell'ambito dell'art. 59 cpv. 1 LPM e dei combinati art. 14 LCSl e 28c - 28f CC, l'istante deve rendere solo verosimile di subire o di temere di subire una violazione del proprio diritto e che la stessa rischia di causargli un pregiudizio difficilmente riparabile.\nCon riferimento alla prima eccezione sollevata, è chiaro che la pretesa lesione del marchio svizzero di __________ non sarebbe data se alla stessa parte fosse precluso un diritto proprio sul medesimo, in particolare a dipendenza della priorità del diritto di un terzo (art. 6 LPM). In quest'ambito appare determinante la questione della contestata similitudine dei due marchi depositati, ovvero come presupposto della protezione di legge (David, Comm. di Basilea alla LPM, 1999, art. 3, N. 1); conseguendone che, si dovesse escludere -almeno in questo stadio della controversia- la confondibilità dei due segni, verrebbe meno l'applicabilità del menzionato art. 6 LPM. Concretamente e al di là dei riconosciuti criteri di giudizio, il problema è di tutta evidenza, tenuto conto del fatto che il marchio apposto sui prodotti della convenuta pacificamente corrisponde (a prescindere dall'eventuale aggiunta della figura __________ di cui si dirà nel seguito) a quello depositato da __________ (cfr. doc. _ e materiale sequestrato, nonché doc. _) ed è a sua volta corrispondente a quello usato nel passato, in particolare all'estero ma poi anche sul nostro mercato (doc. _, nonché plico doc. _ e plico doc. _ dell'inc. __________), connotato da una determinata rappresentazione grafica. Marchio che le istanti considerano diverso da quello solo verbale di cui è titolare __________ e con lo stesso non confondibile: rilevano al proposito che il marchio di __________ è un marchio figurativo, composto di due elementi verbali (__________e __________) abbinati a una grafia particolare, indicata come Cinemascope."}