12. Rimane il fatto che, fosse stata resa attenta subito del difetto formale, la convenuta avrebbe introdotto senza indugio una “domanda” ricevibile. La quale, “scritta e motivata”, sarebbe potuta giungere a questa Camera, al più presto, il giorno dopo l'udienza. Accertato che la convenuta versa effettivamente in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 2 LAG) e che la sua resistenza alla delibazione era provvista di buon esito (art. 14 lett. a LAG), tant'è che l'istanza della controparte è destinata all'insuccesso, l'assistenza giudiziaria può quindi esserle conferita dal 13 settembre 2002.