, ma l'innovazione non può essere passata inosservata alla patrocinatrice della convenuta, che ha partecipato all'elaborazione della legge nuova come membro della Commissione speciale sulle spese e l'assistenza giudiziaria, né appare di eccessivo formalismo (una semplice lettera sarebbe sufficiente). La richiesta formulata oralmente dalla convenuta all'udienza del 12 settembre 2002 non può dunque essere considerata come una valida domanda di assistenza giudiziaria. 12. Rimane il fatto che, fosse stata resa attenta subito del difetto formale, la convenuta avrebbe introdotto senza indugio una “domanda” ricevibile.