Ora, l'art. 4 cpv. 1 LAG – in vigore dal 30 luglio 2002 – dispone che il beneficio dell'assistenza giudiziaria va chiesto “mediante domanda scritta e motivata”. Una richiesta verbale all'udienza non basta (diversamente da quanto stabilisce, ad esempio, l'art. 92 cpv. 1 CPC per le domande processuali). La forma scritta non era esplicitamente prevista dall'art. 156 cpv. 1 vCPC, ma l'innovazione non può essere passata inosservata alla patrocinatrice della convenuta, che ha partecipato all'elaborazione della legge nuova come membro della Commissione speciale sulle spese e l'assistenza giudiziaria, né appare di eccessivo formalismo (una semplice lettera sarebbe sufficiente).