La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da una legale, la convenuta ha diritto inoltre a una congrua indennità per ripetibili, che di per sé renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria da lei formulata all'udienza del 12 settembre 2002 (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Data la notoria morosità dell'istante, nondimeno, già di primo acchito l'incasso di tale indennizzo appare difficile, se non impossibile. La richiesta in esame mantiene dunque la sua attualità (DTF 122 I 322). Ora, l'art. 4 cpv.