Se no, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii). 9. Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles).