(pag. 1 in alto). Il che – fosse stata la convenuta irreperibile – non denota apparentemente alcuna irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola simile). Il problema è che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza macedone, la convenuta non era affatto di ignota dimora. 7. Davanti a questa Camera è stato chiarito in contraddittorio che la convenuta è giunta in Svizzera con i figli __________ e __________ il 20 luglio 1991, allorché il marito e il figlio __________ già si trovavano nel Ticino.