Entrambe le riserve sono espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Nel caso specifico è verosimile che la citazione per via edittale di un convenuto assente e di ignota dimora fosse di per sé conforme alla legge macedone (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC prevede del resto una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio, come si desume dalla sentenza stessa (pag. 1 in alto).