L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come detto (consid. 3) – che una decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. E il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP, a sentenze emanate in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve sono espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv.