I/1, Basilea 1998, pag. 237 n. 775). A parte il fatto però che, secondo dottrina, per essere conforme all'ordine pubblico svizzero la citazione dovrebbe riferirsi proprio alla prima udienza e non a udienze successive (Bucher, op. cit., pag. 220 n. 710; Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 in fine ad art. 27 LDIP), in concreto – tenuto conto del termine di comparizione – la convocazione precedeva di un mese non l'udienza principale, ma addirittura l'emanazione della sentenza. E ciò per quanto la causa durasse – come ha confermato l'istante davanti questa Camera – da circa da due anni (verbale del 12 settembre 2002, pag. 2 in fondo), durante i quali sono stati sentiti almeno due testimoni.