Fotocopia di tale pubblicazione è stata prodotta dall'istante, in ossequio all'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (e in rinuncia alla contestazione mossa nella lettera del 24 giugno 2002), all'udienza del 12 settembre 2002 davanti a questa Camera. Ora, l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali. Occorre però, come precisa testualmente la norma, che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”. Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile tale condizione.