, pag. 362 n. 919). L'istanza davanti a questa Camera come autorità di primo grado può vertere solo, in ultima analisi, sul riconoscimento del divorzio come tale. 3. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) – menzionata dall'art. 511 cpv. 1 CPC – stabilisce al suo art. 25 che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett.