Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo – nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente – nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11). Il giudice di primo grado “normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF”, in effetti, non è mai la Camera civile di appello. Né la Camera civile di appello è competente per riconoscere o dichiarare esecutive sentenze straniere nel quadro della Convenzione di Lugano (tutt'al più può essere chiamata a statuire su opposizione: art. 513b cpv.