Considerando in diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv.