{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-8_2002-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22333&nX40_KEY=4928794&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26bedb159c7a80e2cdfeb2b8ef4b96e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:06:04", "Checksum": "6a3f3adb9b7719c09769e8300a952869", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n9. Non v'è ragione, tanto meno nella fattispecie, perché la riserva dell'ordine pubblico posta dall'art. 27 LDIP sia interpretata meno restrittivamente rispetto alla riserva dell'ordine pubblico contenuta nell'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano (e della Convenzione di Bruxelles). Tanto meno ove si consideri che non sussistono con la Repubblica ex iugoslava di Macedonia trattati che prevedano – per avventura – un ordine pubblico attenuato. La sentenza di divorzio è stata ottenuta dall'istante, in concreto, con dichiarazioni ingannevoli al Tribunale regionale di __________, indotto a credere che la convenuta avesse lasciato la Macedonia nel 1990 rendendosi irreperibile in Svizzera. In realtà nel 1999 la convenuta viveva sotto lo stesso tetto del coniuge a __________, ancorché in un alloggio separato. Nel 2000 essa si è poi trasferita a __________, ma anche il nuovo recapito era perfettamente noto all'istante. La fattsispecie denota quindi una palmare frode processuale, contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto, giacché in tal modo la convenuta si è vista precludere ogni diritto d'essere sentita (art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP). E la sentenza macedone non può più nemmeno essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario, la possibilità di introdurre appello essendo decaduta 15 giorni dopo l'emissione del giudizio (attestazione di passaggio in giudicato apposta in calce all'esemplare prodotto per la delibazione). La convenuta però ha avuto conoscenza del pronunciato solo cinque mesi dopo, nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale da lei promossa davanti al Pretore della giurisdizione di __________. Troppo tardi perché la sentenza potesse ancora essere impugnata nelle vie ordinarie.\n10. L'istante obietta che, comunque sia, la convenuta sapeva della causa contro di lei pendente a __________, sia per averne egli medesimo informato il cognato nel dicembre del 1999 o nel gennaio del 2000 (allorché la moglie trascorreva le ferie natalizie in patria, presso di lui) sia per avere egli incaricato i figli di parlarne alla madre ogni qual volta si recavano a __________ per le visite. Se non che, sotto il profilo dell'art. 27 cpv. 2 LDIP non basta che una parte abbia avuto notizia di una causa intentata nei di lei confronti. Occorre che essa ne abbia avuto formale conoscenza per mezzo di un'effettiva citazione (Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 ad art. 27 LDIP con richiami), ciò che in concreto fa manifesto difetto. Se ne conclude, per finire, che nella fattispecie l'istanza di delibazione va respinta, la sentenza da delibare rivelandosi in urto palese con l'ordine pubblico processuale svizzero.\n11. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Assistita da una legale, la convenuta ha diritto inoltre a una congrua indennità per ripetibili, che di per sé renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria da lei formulata all'udienza del 12 settembre 2002 (cfr. anche Poudret, Commentaire de la loi fédérale de l'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 128 n. 9 a metà). Data la notoria morosità dell'istante, nondimeno, già di primo acchito l'incasso di tale indennizzo appare difficile, se non impossibile. La richiesta in esame mantiene dunque la sua attualità (DTF 122 I 322). Ora, l'art. 4 cpv. 1 LAG – in vigore dal 30 luglio 2002 – dispone che il beneficio dell'assistenza giudiziaria va chiesto “mediante domanda scritta e motivata”. Una richiesta verbale all'udienza non basta (diversamente da quanto stabilisce, ad esempio, l'art. 92 cpv. 1 CPC per le domande processuali). La forma scritta non era esplicitamente prevista dall'art. 156 cpv. 1 vCPC, ma l'innovazione non può essere passata inosservata alla patrocinatrice della convenuta, che ha partecipato all'elaborazione della legge nuova come membro della Commissione speciale sulle spese e l'assistenza giudiziaria, né appare di eccessivo formalismo (una semplice lettera sarebbe sufficiente). La richiesta formulata oralmente dalla convenuta all'udienza del 12 settembre 2002 non può dunque essere considerata come una valida domanda di assistenza giudiziaria.\n12. Rimane il fatto che, fosse stata resa attenta subito del difetto formale, la convenuta avrebbe introdotto senza indugio una “domanda” ricevibile. La quale, “scritta e motivata”, sarebbe potuta giungere a questa Camera, al più presto, il giorno dopo l'udienza. Accertato che la convenuta versa effettivamente in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 2 LAG) e che la sua resistenza alla delibazione era provvista di buon esito (art. 14 lett. a LAG), tant'è che l'istanza della controparte è destinata all'insuccesso, l'assistenza giudiziaria può quindi esserle conferita dal 13 settembre 2002. Una retroattività del beneficio non entra invece in linea di conto, l'udienza davanti a questa Camera non potendosi ritenere un semplice “accertamento preliminare” nel senso dell'art. 15 cpv. 1 LAG. D'altro lato la giurisprudenza relativa al vecchio diritto seguiva – finanche con rigore – il medesimo orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non è senza oggetto, l'istanza di delibazione è respinta.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 200.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 250.–\nsono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta\nfr. 1000.– per ripetibili.\n3. __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________ a valere dal 13 settembre 2002.\n4. Intimazione:\n– avv. __________;\n– avv. __________.\nPer la prima Camera civile del Tribunale d'appello\nLa presidente Il segretario"}