{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-8_2002-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22333&nX40_KEY=4928794&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26bedb159c7a80e2cdfeb2b8ef4b96e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:06:04", "Checksum": "6a3f3adb9b7719c09769e8300a952869", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. L'art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP stabilisce – come detto (consid. 3) – che una decisione estera non è riconosciuta in Svizzera quando una parte dimostri di non essere stata citata regolarmente. E il riconoscimento è precluso altresì, giusta l'art. 27 cpv. 2 lett. b LDIP, a sentenze emanate in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in dispregio del diritto d'essere sentiti. Entrambe le riserve sono espressioni del cosiddetto ordine pubblico “processuale” (per rapporto all'ordine pubblico “sostanziale”, che riguarda il merito e che è disciplinato dall'art. 27 cpv. 1 LDIP). Nel caso specifico è verosimile che la citazione per via edittale di un convenuto assente e di ignota dimora fosse di per sé conforme alla legge macedone (nel Ticino l'art. 123 cpv. 2 CPC prevede del resto una disposizione analoga). Fosse stata senza recapito noto, la convenuta sarebbe quindi stata convocata regolarmente. Quanto alla notificazione della sentenza, essa è verosimilmente avvenuta al difensore d'ufficio, come si desume dalla sentenza stessa (pag. 1 in alto). Il che – fosse stata la convenuta irreperibile – non denota apparentemente alcuna irregolarità (anche a tale proposito l'art. 123 cpv. 1 CPC contempla una regola simile). Il problema è che, contrariamente a quanto risulta dalla sentenza macedone, la convenuta non era affatto di ignota dimora.\n7. Davanti a questa Camera è stato chiarito in contraddittorio che la convenuta è giunta in Svizzera con i figli __________ e __________ il 20 luglio 1991, allorché il marito e il figlio __________ già si trovavano nel Ticino. Quell'anno la famiglia ha preso domicilio a __________ (frazione di __________) per poi trasferirsi nel 1992 in __________ (sempre a __________) e traslocare, nel 1995, in via __________. Due anni dopo, nel 1997, la famiglia al completo si è stabilita a __________, finché nel 2000 – in seguito a dissidi coniugali – __________ è riparata per cinque mesi a __________, in un istituto. Dopo di che essa è tornata a __________, dove risiede tuttora in un appartamento di via __________, mentre il marito è rimasto a __________ insieme con i figli. Come l'istante medesimo ha ammesso davanti a questa Camera, al momento in cui egli ha promosso causa di divorzio a __________ (nel 1999), entrambi i coniugi vivevano sotto lo stesso tetto a __________, ancorché in abitazioni separate (verbale del 12 settembre 2002, pag. 2 in fondo). E l'istante è sempre stato perfettamente cognito del recapito della moglie anche dopo il 2000, tant'è ch'egli sollecitava i figli a parlare della causa con la madre quando costoro si recavano in visita da lei. __________ non è mai stata, dunque, né irreperibile né di ignota dimora.\n8. Ciò premesso, dichiarando al Tribunale regionale di __________ che la convenuta era partita nel 1990 per la Svizzera senza lasciare indirizzo, l'istante ha mentito sapendo di mentire e con tale artificio ha ottenuto l'emanazione di una sentenza nelle forme contumaciali. Invero l'art. 27 LDIP non annovera esplicitamente la frode di una parte ai danni dell'altra come motivo di ordine pubblico – sostanziale (cpv. 1) o processuale (cpv. 2) – che osti al riconoscimento di una sentenza. La nozione di “frode” è invalsa tuttavia, proprio alla stregua di un impedimento, nella dottrina giuridica relativa all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Bruxelles (identico all'art. 27 n. 1 della Convenzione di Lugano), che protegge l'ordine pubblico, tanto sostanziale quanto processuale (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 332 in alto). È vero che, dandosi violazione dell'ordine pubblico processuale, lo Stato richiesto non rifiuta per ciò solo il riconoscimento della sentenza straniera. Esso verifica se la sentenza ottenuta con manovre fraudolente all'estero possa ancora essere impugnata dalla parte convenuta con un ricorso ordinario davanti ai tribunali di quello Stato. Se sì, esso rifiuta il riconoscimento. Se no, esso sospende la procedura di riconoscimento finché i tribunali dello Stato d'origine abbiano avuto modo di pronunciarsi sul rimedio giuridico ordinario introdotto contro la sentenza (Gaudemet-Tallon, Les Conventions de Bruxelles et de Lugano, Parigi 1993, pag. 247 n. 354 con rinvii)."}