{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-8_2002-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22333&nX40_KEY=4928794&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26bedb159c7a80e2cdfeb2b8ef4b96e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:06:04", "Checksum": "6a3f3adb9b7719c09769e8300a952869", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n1° giugno 2001. Come si è appena visto, tuttavia, trattandosi di prestazioni in denaro la competenza della Camera civile di appello come autorità di primo grado per il riconoscimento di decisioni estere non è data. Non giova dunque domandarsi se la Convenzione di Lugano, applicabile agli obblighi alimentari derivanti da sentenze di stato (art. 5 n. 2), tanto per il coniuge quanto per i figli minorenni (Donzallaz, La Convention de Lugano, Berna 1996, vol. I, pag. 361 n. 915 con richiami), lasci spazio anche a una procedura di exequatur (affermativo: Donzallaz, op. cit., pag. 362 n. 919). L'istanza davanti a questa Camera come autorità di primo grado può vertere solo, in ultima analisi, sul riconoscimento del divorzio come tale.\n3. La legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) – menzionata dall'art. 511 cpv. 1 CPC – stabilisce al suo art. 25 che una decisione straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c). Quanto all'art. 27, esso esclude il riconoscimento di sentenze manifestamente incompatibili con l'ordine pubblico svizzero (cpv. 1), ma anche di sentenze emanate in difetto di regolare citazione (cpv. 2 lett. a), in violazione di principi fondamentali del diritto procedurale svizzero, segnatamente in spregio del diritto d'essere sentito (cpv. 2 lett. b), come pure di sentenze pronunciate allorché tra le stesse parti già pendesse o fosse stata decisa in Svizzera – o in uno Stato terzo – una causa sul medesimo oggetto (cpv. 2 lett. c).\nPer tornare alla “competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui [la decisione] fu pronunciata”, richiesta dall'art. 25 lett. a LDIP, essa è regolata in materia di divorzio o di separazione dall'art. 65 LDIP. In concreto non fa dubbio ch'essa sia data, la Macedonia essendo lo Stato di origine di entrambe le parti (art. 65 cpv. 1 LDIP). Non fa dubbio nemmeno che la sentenza in questione sia definitiva (art. 25 lett. b LDIP), come ha attestato lo stesso Tribunale regionale di __________ in calce all'esemplare prodotto davanti a questa Camera. Molto più delicato è esaminare la compatibilità della sentenza con l'ordine pubblico svizzero (art. 27 cpv. 1 LDIP), rispettivamente con i motivi di rifiuto previsti dall'art. 27 cpv. 2 LDIP. Ad ogni buon conto le convenzioni ratificate dalla Svizzera sono prioritarie rispetto alla legge federale sul diritto internazionale privato (art. 1 cpv. 2 LDIP), anche per quel che è dell'ordine pubblico (Berti/Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, n. 34 segg. ad art. 27).\n4. La sentenza emanata il 5 giugno 2001 dal Tribunale regionale di __________ è un pronunciato contumaciale nel senso dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP, cioè una decisione presa senza che la parte convenuta si sia costituita in giudizio. Il Tribunale stesso rileva nella sentenza che __________, “con domicilio sconosciuto in Svizzera”, è stata invitata mediante pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale n. _ della Repubblica macedone, del __________ 2001, a presentarsi entro 15 giorni “all'ufficio n. _”, con l'avvertenza che in caso contrario le sarebbe stato designato un rappresentante legale nella persona di __________, collaboratrice professionale del tribunale medesimo, la quale avrebbe assunto le sue difese. Ciò che è poi avvenuto. Fotocopia di tale pubblicazione è stata prodotta dall'istante, in ossequio all'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP (e in rinuncia alla contestazione mossa nella lettera del 24 giugno 2002), all'udienza del 12 settembre 2002 davanti a questa Camera. Ora, l'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP non impedisce il riconoscimento di sentenze contumaciali. Occorre però, come precisa testualmente la norma, che la parte contumace sia stata “citata regolarmente ed in tempo congruo per presentare le proprie difese”. Incombe a chi chiede il riconoscimento della sentenza estera rendere verosimile tale condizione.\n5. Nella fattispecie appare discutibile che, costituendosi davanti al Tribunale regionale di __________ entro il termine a lei fissato, la convenuta potesse ancora tutelare adeguatamente i propri interessi. Certo, secondo giurisprudenza non è indispensabile che la parte contumace sia stata necessariamente citata alla prima udienza: la citazione con un mese di anticipo all'udienza principale basta (DTF 120 II 84 consid. 3a, citata anche da: Bucher, Droit international privé suisse, vol. I/1, Basilea 1998, pag. 237\nn. 775). A parte il fatto però che, secondo dottrina, per essere conforme all'ordine pubblico svizzero la citazione dovrebbe riferirsi proprio alla prima udienza e non a udienze successive (Bucher, op. cit., pag. 220 n. 710; Berti/Schnyder, op. cit., n. 11 in fine ad art. 27 LDIP), in concreto – tenuto conto del termine di comparizione – la convocazione precedeva di un mese non l'udienza principale, ma addirittura l'emanazione della sentenza. E ciò per quanto la causa durasse – come ha confermato l'istante davanti questa Camera – da circa da due anni (verbale del 12 settembre 2002, pag. 2 in fondo), durante i quali sono stati sentiti almeno due testimoni. Perché l'annuncio sul Foglio ufficiale sia avvenuto così tardi non è dato di sapere. Sull'effettiva utilità di una citazione appena un mese prima dell'emissione della sentenza v'è, in ogni modo, da rimanere perplessi. Comunque sia, si volesse anche ritenere sufficiente sotto il profilo dell'art. 29 cpv. 1 lett. c LDIP la pubblicazione prodotta in fotocopia davanti a questa Camera, ciò non sarebbe di utilità all'istante per i motivi in appresso."}