{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-10-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-8_2002-10-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=22333&nX40_KEY=4928794&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "26bedb159c7a80e2cdfeb2b8ef4b96e1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.8"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:06:04", "Checksum": "6a3f3adb9b7719c09769e8300a952869", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.10.2002 10.2002.8\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n2 ottobre 2002/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nEpiney-Colombo, presidente, |\n|\nsegretario: |\nAmbrosini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare sull'istanza di delibazione del 16 aprile 2002 presentata da\n|\n|\n__________ (patrocinato dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\nriguardante la sentenza del 5 giugno 2001 con cui il Tribunale regionale di __________ (Repubblica ex iugoslava di Macedonia) ha pronunciato il divorzio tra l'istante e\n|\n|\n|\n|\n__________ (patrocinata dall'avv. __________);\n|\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di delibazione;\n2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ all'udienza del 12 settembre 2002;\n3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.\nRitenuto\nin fatto: A. __________ e __________, cittadini dell'ex Iugoslavia, si sono sposati a __________ (ora Repubblica ex iugoslava di Macedonia) il __________ 1975. Dall'unione sono nati __________ (1975), __________ (1978) e __________ (1984). Il matrimonio è stato sciolto, su richiesta del marito, con sentenza contumaciale emanata il 5 giugno 2001 dal Tribunale regionale di __________ (Macedonia), il quale ha affidato il figlio __________ all'attore e ha condannato la madre a versare in favore del minorenne un contributo alimentare di 500 dinari mensili dal 1° giugno 2001 “fino al momento in cui fossero stati dati i presupposti di legge”. Tale sentenza è passata in giudicato.\nB. Il 16 aprile 2002 __________ ha presentato alla Camera civile di appello un'istanza di delibazione intesa a ottenere il riconoscimento della citata sentenza in Svizzera. Con ordinanza del 23 aprile 2002 il giudice delegato, verificato che si trattava di un giudizio contumaciale, ha fissato all'istante un termine fino al\n1° luglio 2002 per produrre un documento dal quale risultasse la regolare citazione della convenuta in tempo congruo per presentare le sue difese. L'istante ha scritto alla Camera il 24 giugno 2002, contestando tale esigenza e postulando, in via subordinata, una proroga del termine fino al 15 settembre 2002.\nC. Preso atto della contestazione, il giudice delegato ha intimato l'istanza di delibazione alla convenuta e ha citato le parti personalmente al contraddittorio del 9 agosto 2002. L'udienza è poi stata rinviata, su domanda della convenuta, al 12 settembre successivo. In tale occasione le parti sono state interrogate dalla Camera e l'istante, confermandosi nella domanda di riconoscimento, ha prodotto fotocopia di una citazione pubblicata il 24 aprile 2001 dal Tribunale regionale di __________ sul Foglio ufficiale della Repubblica ex iugoslava di Macedonia in cui si invitava la convenuta, “senza un recapito postale”, a costituirsi in giudizio nel termine di 15 giorni.\nD. __________ ha proposto all'udienza di respingere la delibazione e ha sollecitato, con richiesta verbale, il beneficio dell'assistenza giudiziaria, vedendosi assegnare un termine di 10 giorni per corredare la domanda dei documenti giustificativi previsti dalla legge. Il termine è stato prorogato di altri 10 giorni il 23 settembre 2002 su domanda dell'interessata. I documenti giustificativi sono poi stati inviati a questa Camera il 30 settembre 2002.\nConsiderando\nin diritto: 1. La Camera civile di appello è competente per riconoscere e dichiarare esecutive, secondo le norme della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), le sentenze civili pronunziate all'estero (art. 511 cpv. 1 CPC). La procedura è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2 CPC). Sono riservate le disposizioni della Convenzione di Lugano (cpv. 3). Il riconoscimento di sentenze di pagamento in denaro o di prestazioni di garanzia spetta invece al “giudice normalmente competente, nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF, fatta eccezione per le decisioni di prestazioni di denaro che soggiacciono alla Convenzione di Lugano” (art. 512 CPC). Ciò posto, la procedura di delibazione davanti alla Camera civile di appello è possibile solo\n– nel caso di sentenze che non abbiano per oggetto pagamenti in denaro o prestazioni di garanzia, rispettivamente\n– nel caso di sentenze cui non si applichi la Convenzione di Lugano (RS 0.275.11).\nIl giudice di primo grado “normalmente competente nell'ambito del procedimento di rigetto definitivo dell'opposizione secondo la LEF”, in effetti, non è mai la Camera civile di appello. Né la Camera civile di appello è competente per riconoscere o dichiarare esecutive sentenze straniere nel quadro della Convenzione di Lugano (tutt'al più può essere chiamata a statuire su opposizione: art. 513b cpv. 3 e 513c cpv. 2 CPC).\n2. In concreto l'istante chiede anzitutto che si riconosca la pronuncia estera del suo divorzio. Ora, la Convenzione di Lugano (CL) non è applicabile in materia di stato o di capacità delle persone fisiche, né di regime patrimoniale fra coniugi, di testamenti o di successioni (art. 1 cpv. 2). Su questo primo punto l'istanza di delibazione è dunque ammissibile. Quanto all'affidamento del figlio __________, l'istanza è invece senza oggetto, il figlio essendo divenuto maggiorenne il __________ 2002. Anche il diritto macedone, del resto, fissa la maggiore età a 18 anni (Bergmann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, “Mazedonien”, pag. 17 a metà con rinvio all'art. 16 cpv. 1 della legge nazionale sulla famiglia).\nRimane la questione del contributo alimentare a decorrere dal"}