Avendo le parti, una volta conclusosi lo scambio degli allegati scritti, comunicato, con scritto 27 marzo 2003, di aver raggiunto un accordo transattivo e di rinunciare di conseguenza sia alla prosecuzione dell'azione principale che di quella riconvenzionale. Dovendosi quindi decretare lo stralcio della causa addebitando le spese, determinate nella misura di cui alle ridotte attività e prestazioni del tribunale, a chi le ha anticipate, con compensazione delle ripetibili. Visti gli art. 352 CPC, 147 e seg. CPC e la vigente TG pronuncia 1. La causa inc. no. __________ del Tribunale d'appello in re __________ c. __________ è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione. 2.1.