che il ricorso per riforma è ammissibile solo nell'eventualità di violazione del diritto federale (art. 43 cpv. OG) e ciò nell'ambito di cause civili (art. 44-46 OG); che una siffatta causa civile non sussiste se il rapporto fra le parti è retto dal diritto pubblico, ciò che si verifica qualora un Cantone, come in Ticino, disciplini legislativamente la responsabilità dell'ente pubblico per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio di pubbliche funzioni (II CCTF 23 maggio 2000 in re B. c. Repubblica e Cantone Ticino - 5C.103/2000);