Se il convenuto contesta il diritto invocato dall'istante, non si oppone però, nemmeno a titolo subordinato, alle singole misure proposte nei suoi confronti. Non v'è pertanto motivo, accogliendo l'istanza, per non dar seguito -in linea di massima- agli interventi ivi indicati che sono peraltro conformi agli scopi contemplati dalla legge per la concessione di misure cautelari, segnatamente di assicurare prove, salvaguardare la situazione attuale, rispettivamente assicurare provvisoriamente la cessazione del danno (art. 59 cpv. 2 LPM).