, art. 59, N. 6). Nel caso in esame, su questo aspetto della controversia non v'è stata contestazione, conseguendone che non v'è motivo perché il pregiudizio lamentato -nell'ambito della presente istanza- venga reso ulteriormente verosimile poiché non è arbitrario considerarlo inerente all'azione stessa che appare fondata -tutto sommato- sulla confusione del mercato. 6. Se il convenuto contesta il diritto invocato dall'istante, non si oppone però, nemmeno a titolo subordinato, alle singole misure proposte nei suoi confronti.