art. 13 LPM, N. 13). 5. Nemmeno discussa -nel caso concreto- l'intenzione del convenuto di continuare la sua attività in relazione ai prodotti italiani recanti il marchio contestato, quanto al presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile l'istante deve indicare e convincere il giudice sul fatto che lo stesso, a meno degli interventi richiesti, non potrà più essere stabilito, stimato o riparato (David, op. cit., art. 59, N. 6).