commerciali, ecc. (art. 13 cpv. 2 LPM). Poco importa al proposito il ruolo svolto dal convenuto nella catena commerciale seguita dai prodotti, ossia se egli funga solo da tramite in favore -come afferma- di dettaglianti svizzeri: sono infatti in grado di ledere un marchio svizzero tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM, anche come semplici possessori o detentori della merce recante il marchio controverso (David, op. cit., art. 13 LPM, N. 13).