{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2002-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-2002-31_2002-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59104&nX40_KEY=4928167&nTrefferzeile=12&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2eb77a4b53eff0d1c02a4692db132f27"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2002.31"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.12.2002 10.2002.31"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:08:53", "Checksum": "c4bcb5acea4387f36aa12801dc28f518", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 19.12.2002 10.2002.31\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto, resa verosimile sia la validità del marchio svizzero dell'istante, sia la registrazione in Italia dello stesso marchio verbale in favore di altro titolare, e pacifico che né il convenuto, né i titolari del marchio da questi usato riguardo ai prodotti in esame pretendono di essere protetti dal marchio svizzero, è resa sufficientemente evidente la lesione di quest'ultimo perché il convenuto appare aver messo in commercio in Svizzera prodotti alimentari recanti il nome __________ e non immessi sul mercato dalla società istante, averli verosimilmente detenuti a tale scopo, aver usato lo stesso marchio per l'importazione dei prodotti, eventualmente per indicarli nei rapporti commerciali, ecc. (art. 13 cpv. 2 LPM).\nPoco importa al proposito il ruolo svolto dal convenuto nella catena commerciale seguita dai prodotti, ossia se egli funga solo da tramite in favore -come afferma- di dettaglianti svizzeri: sono infatti in grado di ledere un marchio svizzero tutti coloro che adempiono i presupposti dell'art. 13 cpv. 2 LPM, anche come semplici possessori o detentori della merce recante il marchio controverso (David, op. cit., art. 13 LPM, N. 13).\n5. Nemmeno discussa -nel caso concreto- l'intenzione del convenuto di continuare la sua attività in relazione ai prodotti italiani recanti il marchio contestato, quanto al presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile l'istante deve indicare e convincere il giudice sul fatto che lo stesso, a meno degli interventi richiesti, non potrà più essere stabilito, stimato o riparato (David, op. cit., art. 59, N. 6).\nNel caso in esame, su questo aspetto della controversia non v'è stata contestazione, conseguendone che non v'è motivo perché il pregiudizio lamentato -nell'ambito della presente istanza- venga reso ulteriormente verosimile poiché non è arbitrario considerarlo inerente all'azione stessa che appare fondata -tutto sommato- sulla confusione del mercato.\n6. Se il convenuto contesta il diritto invocato dall'istante, non si oppone però, nemmeno a titolo subordinato, alle singole misure proposte nei suoi confronti. Non v'è pertanto motivo, accogliendo l'istanza, per non dar seguito -in linea di massima- agli interventi ivi indicati che sono peraltro conformi agli scopi contemplati dalla legge per la concessione di misure cautelari, segnatamente di assicurare prove, salvaguardare la situazione attuale, rispettivamente assicurare provvisoriamente la cessazione del danno (art. 59 cpv. 2 LPM). Tuttavia, non ogni misura richiesta dev'essere automaticamente concessa dal momento che la legge impone al giudice il rispetto del criterio di proporzionalità (David, op. cit., art. 59 LPM, N. 9).\nIn questo solco, non appare ammissibile di estendere la protezione del marchio svizzero (ancorché a titolo provvisorio) indistintamente ad altre società del gruppo __________, come chiede l'istante, dal momento che oggetto della procedura è un marchio di cui appare titolare unicamente l'istante e non ogni società di un determinato gruppo commerciale o finanziario.\nInoltre, dato il tempo trascorso dall'inoltro dell'istanza in esame e tenuto conto soprattutto che l'istante non ha ritenuto di chiedere interventi supercautelari, appare ormai privo d'attualità il richiesto sequestro dei prodotti alimentari __________ detenuti dal convenuto, non potendo escludere peraltro la natura eventualmente deperibile di parte almeno della merce. Può invece essere accolta la richiesta (formulata a titolo eventuale) di una messa ad inventario, completa e dettagliata, dei prodotti alimentari contestati che verrà eseguita per conto della Seconda Camera civile in tutti i locali e magazzini disponibili dal convenuto, rispettivamente dalla sua ditta individuale, su semplice richiesta di chi -autorità o funzionario competente- glielo ordini. Il sequestro (e la conseguente consegna al giudice) può invece concernere la documentazione promozionale e commerciale, ritenuto come ogni misura decisa sia comunque accompagnata dalla comminatoria penale in caso di disobbedienza.\n7. L'accoglimento dell'istanza comporta il carico di spese e ripetibili alla parte soccombente.\nMotivi per i quali,\nrichiamati l'art. 59 LPM, l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA\ndecide: 1. L'istanza 28 ottobre 2002 di __________ SA è accolta.\nDi conseguenza:\n1.1 E' fatto divieto a __________, personalmente e come titolare della ditta __________ Importazioni Alimentari, __________, di importare, esportare, offrire, mettere in commercio o detenere a tale scopo prodotti alimentari (congelati e non) contrassegnati con il marchio __________, fatta eccezione nel caso in cui i prodotti siano stati immessi sul mercato dall'istante. In particolare è fatto divieto al convenuto di importare dall'Italia alla Svizzera prodotti alimentari contrassegnati con lo stesso marchio, di offrirli, metterli in commercio o immagazzinarli a tale scopo in Svizzera, fatta eccezione nel caso in cui gli stessi siano stati immessi sul mercato dall'istante.\n1.2 E' fatto divieto a __________ di utilizzare il marchio __________ a scopi pubblicitari e nella propria corrispondenza o documentazione commerciale, in particolare su listini prezzi e ordinazioni, tranne nel caso in cui tale pratica avvenga per contraddistinguere prodotti immessi sul mercato dall'istante.\n1.3 E' ordinata la messa ad inventario di tutti i prodotti alimentari che si trovano presso i locali di __________, rispettivamente della __________ Importazioni Alimentari, o presso ulteriori magazzini dallo stesso controllati e che sono contrassegnati dal marchio __________, a meno che gli stessi siano stati immessi sul mercato dall'istante."}