considerato che, oltre agli accordi concernenti il merito della lite, le parti hanno pattuito che la convenuta sopporterà le spese del sequestro e la tassa di giustizia, compensate le ripetibili; ritenuto inoltre che la convenzione citata consente il dissequestro del mobile della convenuta; richiamato l'art. 352 CPC, decreta: 1. La procedura provvisionale -inc. 10.2002.30 della Seconda camera civile- è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione. 2. Le spese di sequestro e la tassa di giustizia per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della società convenuta. Le ripetibili sono compensate. 3. Il mobile sequestrato in data 18 ottobre 2002 è messo a disposizione della __________.