Per le altre rimostranze non appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo, il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non può essere considerato negativamente. L'azione riconvenzionale deve così essere accolta integralmente per fr. 20'309.50 oltre interessi al 5% dal 9 dicembre 2002.