Per tutti gli addebiti riguardanti i serramenti metallici difettosi, le conseguenze a carico della direzione dei lavori sono già state giudicate nell'ambito dell'azione principale. Per le altre rimostranze non appare agli atti di causa alcuna prova specifica che possa corroborare gli assunti del convenuto riconvenzionale riguardo ai mancati interventi per le manchevolezze di vari artigiani e le rimostranze riguardanti il superamento del preventivo, il ritardo nella costruzione e nel non aver seguito in gran parte le istruzioni del progettista dove quest'ultimo appunto, per quanto evidenziato in causa, non può essere considerato negativamente.