Per quanto riguarda i lavori in garanzia ne elenca diversi (cfr. risposta riconvenzionale, pag. 5) ma, a eccezione della sostituzione della vetrata est già considerata nel risarcimento di cui all'azione principale, non vi è prova di un atteggiamento anticontrattuale di CV 1 e l'attore non si è peritato di addurre prova delle sue affermazioni o controprova di quelle, specifiche e puntuali della controparte (cfr. replica riconvenzionale 28 aprile 2003). Nemmeno le lamentate mancanze (tinteggio porta piscina, mancanza pomelli rotondi, isolazione copertura metallica, sostituzione motore elettrico) hanno trovato riscontro probatorio in un loro minor valore.