1 CO), risulta infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per l'insorgere dei difetti. 7. I convenuti rispondono in solido, con vincolo di solidarietà imperfetta, come è il caso normalmente per l'esecuzione difettosa di lavori di costruzione (art. 51 cpv. 1 CO; DTF 130 III 591 consid. 5.5.1) e nell'ambito di pretese di regresso tra di loro, potendo il giudice determinarlo (art. 50 cpv. 1 CO), va riconosciuta una loro uguale responsabilità così che chi, fra le convenute, sopporterà l'intero risarcimento risultante dall'accoglimento parziale delle pretese di petizione, potrà rivalersi verso l'altra per la metà. 8.