In una simile situazione - tenuto anche conto che, se le due convenute avessero notificato formalmente il loro dissenso, il progettista avrebbe comunque insistito e imposto il proprio punto di vista e ancora che avevano riconosciuto il rischio di difetti insito nella concezione costruttiva del progettista - non si può loro addebitare una responsabilità superiore al 25%. Quella del progettista, e quindi del committente AT 1 (art. 101 cpv. 1 CO), risulta infatti principale e con causalità adeguata ben maggiore e determinante per l'insorgere dei difetti.