4) in punto al fatto di non essere stati informati sulla non conformità con le Norme SIA e non alla eventuale futura responsabilità per difetti dell'opera. Se non vi era alcuno spazio per modificare qualche cosa rispetto alle loro idee vi era, oltre alla possibilità di formale notifica, anche quella di rinunciare al mandato per non ritrovarsi poi, come è stato, implicati nelle responsabilità per i difetti che sono apparsi e che erano assolutamente prevedibili. 5.3. Quindi, come per l'altra convenuta CV 1, non vi è possibilità di completa liberazione dalla responsabilità per i difetti ma si dovrà valutare quale possa essere, sulla base dell'art. 44 cpv.