Della posizione di CV 2 La relazione contrattuale tra l'attore e la convenuta CV 2, così come definita nel contratto 18 febbraio 1999 (doc. BB), si fonda, per le prestazioni caratteristiche ivi contenute dominante dalla componente di direzione dei lavori, sulle norme del mandato (Gauch, op. cit., n. 53 e seg.). Con riferimento alle istruzioni del mandante, invocando le quali la convenuta CV 2, ritiene di non avere responsabilità per i difetti di costruzione dei serramenti, l'art. 397 CO fa obbligo al mandatario di eseguire le istruzioni del mandante.