Non può essere, evidentemente, parificato alla formale notifica il fatto che la convenuta sottoponesse al progettista, che non le accettava, delle soluzioni idonee e usuali per il tipo di serramento in questione. La convenuta CV 1 ha eseguito le opere così come le era imposto dal progettista, anche dopo aver invano consigliato delle modifiche ed altre più consone soluzioni, consapevole del rischio dei difetti che avrebbero potuto insorgere senza mai notificare formalmente il suo dissenso e declinare la sua responsabilità. Ne segue che, quando l'art. 369 CO non è applicabile, il giudice deve basarsi per analogia sull'art. 44 cpv.